Cosa si intende per rogito notarile

Il rogito notarile è il documento definitivo che sancisce il passaggio di proprietà di un immobile e viene redatto da un notaio alla presenza delle parti, acquirente e venditore.

Dopo l’accettazione della proposta immobiliare e la firma del contratto preliminare di vendita (detto anche compromesso), l’acquirente e il venditore si presentano dal notaio per la redazione e la sottoscrizione del rogito sulla base degli accordi in precedenza presi (leggi qui se ti interessa conoscere le tempistiche per arrivare al rogito notarile).

COMPITI DEL NOTAIO.

Il notaio incaricato, prima di redigere l’atto, ha il compito di svolgere alcune indagini preliminari sull’immobile oggetto della vendita e per poterlo dichiarare “libero al rogito”:

  • deve verificare che sull’immobile non vi siano iscritte delle ipoteche o non gravino dei vincoli (esegue verifiche e ricerche sui registri immobiliari e presso gli uffici catastali);
  • deve accertare l’identità dei soggetti coinvolti nella compravendita;
  • deve accertarsi dell’effettivo diritto di proprietà in capo al venditore;
  • deve individuare bene l’immobile oggetto della compravendita (verificare il rispetto delle normative edilizie e del catasto poiché solo così assicura la legalità della compravendita).

In sintesi possiamo definire il rogito come un atto scritto contenente i dati delle parti interessate, i dati dell’immobile oggetto della compravendita (e delle relative pertinenze) corredato dalle visure e dalle planimetrie e riportante sostanzialmente tutte le condizioni già indicate nel precedente contratto preliminare di vendita (leggi qui se vuoi conoscere gli elementi che devono essere indicati in un contratto preliminare di vendita).

COSA ACCADE DOPO LA FIRMA DEL ROGITO.

Una volta firmato l’atto notarile da tutte le parti coinvolte in più esemplari (di cui una va al venditore, una all’acquirente e le altre restano nella disponibilità del notaio per le successive formalità), il trasferimento di proprietà dell’immobile è avvenuto (con tutti gli oneri e diritti che ne derivano da quel momento) così come il saldo delle somme concordate per la vendita al netto di eventuali caparre e/o acconti versati in precedenza dall’acquirente.

Una copia dell’atto notarile verrà depositato dal notaio presso la Conservatoria dei registri immobiliari nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla stipula.

Nel caso in cui l’acquirente avesse fatto richiesta di un mutuo ipotecario ad un istituto bancario per l’acquisto dell’immobile, il notaio redigerà un secondo atto (atto di mutuo) oltre all’atto di compravendita.

In caso di compravendita immobiliare i pagamenti avvengono mediante assegni circolari non trasferibili o bonifici bancari.

Con una legge del 2017 – allo scopo di tutelare l’acquirente, è stata data facoltà (quindi non parliamo di obbligo) a quest’ultimo a richiedere l’inserimento di una clausola nell’atto notarile stabilendo che il prezzo di acquisto venga depositato su un conto dedicato del notaio fino all’iscrizione dell’ipoteca.

In questo caso, il venditore non potrà entrare in possesso delle somme ricavate dalla vendita se non dopo l’avvenuta iscrizione.

Le spese notarili possono variare in base alle diverse tariffe che ogni notaio applica per la redazione degli atti e delle loro formalità e sono proporzionali al valore di vendita dell’immobile e dell’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo.

Le spese che andranno sostenute per la redazione degli atti notarili sono a carico della parte acquirente, salvo diversi accorsi.

CLAUSOLE SOSPENSIVE.

Ti ricordiamo infine che, eventualmente fossero state inserite delle clausole sospensive nel contratto preliminare di vendita, quest’ultime dovranno essere risolte con il rogito notarile.

Tale circostanza non è possibile poiché – come già ti abbiamo anticipato all’inizio di questo articolo – il rogito notarile è il contratto definitivo con il quale si trasferisce la proprietà dell’immobile (ad esempio l’acquirente al momento del rogito notarile dovrà già avere la delibera del mutuo oppure gli eventuali vizi esistenti sull’immobile dovranno essere stati sanati).

CONCLUSIONI.

Concludiamo con una curiosità: tutti gli atti notarili sono dotati della cosiddetta “pubblica fede”, hanno una particolare efficacia legale che li considera sempre e comunque veritieri, anche nel caso in cui riguardo ad essi nascano controversie di natura legale (tranne nei casi in cui venga proposta una specifica querela di falsità dell’atto pubblico).

Se hai domande o dubbi puoi scriverci utilizzando i nostri contatti, oppure lascia qui sotto un tuo commento e condividi l’articolo con i tuoi amici.

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